Separazione consensuale dei coniugi: tempi e procedura
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La separazione consensuale è lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi.

 

Accordo per la separazione consensuale

La separazione consensuale è disciplinata dall’art. 158 del codice civile e consente ai coniugi di separarsi in tempi più rapidi rispetto alla separazione giudiziale.

Il primo step necessario per procedere alla separazione consensuale è quello di predisporre un accordo che regoli i rapporti giuridici dei coniugi (ad es. divisione dei beni in comunione, affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, ammontare dell’eventuale assegno di mantenimento).

 

Necessità dell’omologazione dell’accordo

L’accordo raggiunto di comune accordo tra i coniugi, per espletare i propri effetti, necessita della cosiddetta omologazione da parte del Tribunale. L’omologazione è un atto di controllo relativo alla legittimità dell’accordo di separazione. Mediante tale atto l’autorità giudiziaria verifica se l’accordo raggiunto dai coniugi è conforme a ciò che prevede la legge.

Se l’accordo dovesse essere illegittimo (ad es. perché è contrario all’interesse dei figli) il Tribunale potrà:

  • rifiutare l’omologazione e trasmettere gli atti al giudice istruttore (in tal caso la separazione consensuale si convertirà in separazione giudiziale); o
  • indicare alle parti quali modifiche apportare all’accordo affinché venga omologato.

Se l’accordo è conforme alla legge il Tribunale emetterà il decreto di omologazione, che avrà efficacia esecutiva.

 

Separazione personale e addebito della colpa

In caso di separazione consensuale i coniugi non potranno chiedere l’addebito della colpa. L’addebito della colpa, infatti, potrà essere chiesto e ottenuto solo mediante una separazione di tipo giudiziale.

 

Modifica dell’accordo di separazione consensuale

Il contenuto dell’accordo di separazione consensuale può essere modificato anche dopo l’omologazione da parte del Tribunale. Naturalmente ciò è possibile soltanto qualora siano sopravvenute nuove circostanze che ne giustifichino il cambiamento (ad es. se sono cambiate le condizioni economiche di una delle parti).

 

Riconciliazione dei coniugi

La separazione consensuale, così come quella giudiziale, non preclude la possibilità di riconciliazione dei coniugi. Per riconciliazione si intende la ripresa della convivenza e la volontà di ricomporre il rapporto coniugale. L’effetto della riconciliazione è quello di porre nel nulla la separazione personale (consensuale o giudiziale) dei coniugi.

 

Separazione consensuale mediante negoziazione assistita

A partire dal 2014 i coniugi possono optare per la separazione consensuale mediante negoziazione assistita. Per negoziazione assistita si intende l’accordo raggiunto all’esito di una procedura conciliativa condotta dalle parti con l’assistenza dei propri avvocati. L’accordo è redatto in forma scritta e deve essere sottoscritto dagli avvocati, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tal caso non sarà necessario che l’accordo raggiunto venga omologato dal Tribunale, ma saranno gli avvocati dei coniugi a certificare che l’accordo sia conforme alla legge. Il vantaggio della separazione personale mediante negoziazione assistita sta nel fatto che la procedura è molto più rapida di quella che si svolge innanzi al Tribunale.